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[1]UMBERTO per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono prorogati fino al 31 dicembre 1893 gli effetti della legge 28 giugno 1892 n. 296.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 giugno 1893.
[9]UMBERTO.
[10]Brin. Lacava. Gagliardo.
[11]Visto, Per il Guardasigilli: Giolitti.
Testo in vigore dal 30 giugno 1893 al 9 maggio 2025
