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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' nella Nazione
[4]RE D' ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
[8]Articolo unico.
[9]E' convalidato il decreto Luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 683, col quale si autorizza il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte al capitolo n. 20 dello stato di previsione della spesa del fondo di massa della R guardia di finanza per l'esercizio 1915-916 della somma di L. 3000, da portarsi in aumento al capitolo n. 3.
[10]«Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario e medaglie di presenza ai componenti il Consiglio ed alla Commissione di collaudo» dello stesso stato di previsione.
[11]Ordiniamo che la presente, munita dal sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 3 gennaio 1918.
[13]TOMASO DI SAVOIA.
[14]Meda.
[15]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1918 al 16 dicembre 2009
