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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' approvata l'eccedenza d'impegni accertata in lire 20,703 97, da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1890-91, ad un nuovo capitolo col numero 49 bis e con la denominazione: «Saldo della eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione fissata dalla legge 2 luglio 1885, n. 3233, per la costruzione di un fabbricato nel porto di Genova per l'imbarco e lo sbarco di viaggiatori»; e la diminuzione di stanziamento per eguale somma sul capitolo n. 9: «Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanita' marittima», del predetto stato di previsione.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 2 luglio 1891.
[10]UMBERTO.
[11]L. Luzzatti. S. de Saint Bon.
[12]Visto, il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo in vigore dal 10 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
