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[1]Agl'Istituti o Societa' che fossero costituite in dipendenza della presente legge, sono applicabili le disposizioni della legge (testo unico) 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3ª) e quelle di ordine generale della legge 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3ª) in quanto non siano contrarie alla presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 agosto 1895.
[4]UMBERTO.
[5]A. Barazzuoli. Sidney Sonnino.
[6]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
