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Il Governo del Re puo' autorizzare gl'Istituti di Credito fondiario che operano nelle altre zone ad estendere simultaneamente la loro azione in quella zona nella quale non fosse costituito un nuovo Istituto o una nuova Societa' di Credito fondiario.
Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
