Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli Istituti o Societa' esercenti il Credito fondiario con capitale minore di 10 milioni di lire, non potranno alla stessa persona o ditta concedere mutui in misura maggiore del ventesimo del capitale versato.
Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
