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[1]Il Governo del Re puo' concedere, mediante decreto Reale, l'esercizio del Credito fondiario a Societa' o Istituti che abbiano un capitale versato anche inferiore a 10 milioni di lire, ma non minore di due milioni di lire, nelle regioni nelle quali manchi l'Istituto locale di Credito fondiario o venisse a mancare in avvenire per qualsiasi motivo.
[2]L'ammontare del capitale versato e' determinato nel decreto Reale di concessione, e la Societa' o l'Istituto non potra' ottenere la facolta' di emettere cartelle fondiarie nella misura del decuplo del capitale stesso, se non avra' dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla meta' del capitale versato. L'altra meta' puo' essere impiegata in mutui ipotecari, in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie di altri Istituti o Societa', o anche, e per non oltre il decimo del capitale versato, in cartelle proprie.
[3]I crediti ipotecari nei quali e' impiegata in modo permanente una meta' del capitale versato, provenienti da mutui in contanti fatti sopra prima ipoteca, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettanti crediti ipotecari della stessa natura.
[4]Il Governo del Re ha facolta' di concedere, mediante decreto Reale, aumenti nel capitale versato.
[5]Per le nuove Societa' od Istituti di Credito fondiario che intendono operare in tutto il Regno, rimangono ferme le disposizioni dell'art. 1 della legge 22 febbraio 1885, n. 2922.
Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
