Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1912 al 1 marzo 1924. Leggi il testo vigente →

Le azioni di risarcimento dei danni, prodotti dal veicolo a trazione meccanica a persone od a cose, possono essere dal danneggiato promosse davanti all'autorita' giudiziaria competente nel luogo dove il danno si e' verificato, purche' non siano trascorsi due mesi dal giorno in cui e' avvenuto il fatto che ha prodotto il danno.

Testo in vigore dal 1 agosto 1912 al 1 marzo 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;739~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari