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Le azioni di risarcimento dei danni, prodotti dal veicolo a trazione meccanica a persone od a cose, possono essere dal danneggiato promosse davanti all'autorita' giudiziaria competente nel luogo dove il danno si e' verificato, purche' non siano trascorsi due mesi dal giorno in cui e' avvenuto il fatto che ha prodotto il danno.
Testo in vigore dal 1 agosto 1912 al 1 marzo 1924
