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[1]Senza pregiudizio delle pene stabilite dal Codice penale, e dalle leggi finanziarie, e' punito:
[2]1°con l'ammenda da 300 a 1000 lire o con l'arresto fino a due mesi o con entrambe le pene, chi abbandona senza soccorso la persona da lui investita che ne abbia bisogno;
[3]2° con l'ammenda da 100 a 300 lire, chi, senza incorrere nel caso di cui al n. 1, si da' alla fuga in seguito ad investimento di persona. Non incorre in tale pena se entro i due giorni successivi all'investimento si presenti ad un ufficio comunale o di polizia.
[4]Chi nei casi di cui ai numeri 1 e 2 si fermi immediatamente dopo l'investimento non e' soggetto all'arresto preventivo comminato per la flagranza del reato dalle vigenti leggi;
[5]3° con l'ammenda fino a 100 lire chi non ottempera all'ordine di fermarsi, intimato regolarmente da un funzionario o da un agente autorizzato che sia in divisa o porti un distintivo facilmente visibile e riconoscibile e da determinarsi dal regolamento;
[6]4° con l'ammenda da 500 a 1000 lire chi rilascia abusivo od irregolare certificato di conformita' di un veicolo ad un tipo approvato, e chi organizza gare di velocita' senza speciale permesso;
[7]5° con ammenda da 50 a 300 lire chi circola senza avere ottenuto regolare certificato di idoneita' o con veicoli sprovvisti di regolare licenza di circolazione, e chi non restituisce la licenza ed il certificato di idoneita' di cui e' provvisto, all'autorita' competente che ne abbia disposto il ritiro.
[8]Eguale pena si applica a chi circola con veicoli sprovvisti di freni e di altri apparecchi prescritti, senza targhe di riconoscimento, o con targhe irregolari o rese intenzionalmente o per negligenza illeggibili;
[9]6° con ammenda da 30 a 200 lire chi eccede i limiti massimi di velocita' o non prende le precauzioni prescritte nei riguardi della velocita';
[10]7° Con ammenda da L. 20 a L. 100 chi tiene i fanali anteriori spenti nelle ore stabilite, chi non porta sul veicolo la licenza od il certificato di cui e' provvisto, chi non denuncia nei modi prescritti i passaggi di proprieta' e chi in ogni altro modo contravviene alle disposizioni contenute nel regolamento governativo di cui all'articolo primo;
[11]8° con ammenda fino a L. 30 chi fa uso di sirena o dello scappamento libero nell'interno degli abitati, o tiene spento il fanale posteriore;
[12]9° con ammenda fino a L. 20 chi contravviene alle altre norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento che sara' emanato per la sua applicazione e, con disposizioni speciali, dai Comuni, a termini dell'articolo 3.
Testo in vigore dal 1 agosto 1912 al 1 gennaio 1924
