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[1]Il certificato di idoneita' a condurre automobili o motocicli deve essere ritirato:
[2]1° ogni qualvolta risulti diminuita nel conducente la capacita' a condurre veicoli a trazione meccanica;
[3]2° quando il conducente fosse condannato come recidivo per lesioni di persona e per gravi danni procurati a terzi;
[4]3° quando il conducente fosse notoriamente dedito all'ubbriachezza.
[5]Puo' essere inoltre ritirato negli altri casi che verranno stabiliti per regolamento.
[6]Contro il decreto del prefetto e' dato ricorso al ministro dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 1 agosto 1912 al 1 marzo 1924
