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[1]I veicoli di qualunque sorta circolanti sulle strade ordinarie senza guida di rotaie sia negli abitati che in campagna dovranno tenere costantemente la destra e per oltrepassare altri veicoli dovranno portarsi sulla sinistra.

[2]I Comuni che abbiano nell'abitato una circolazione tramviaria, possono prescrivere che nell'interno dell'abitato si tenga la sinistra apponendo all'ingresso della citta' una scritta ben visibile ed illuminata di notte.

[3]Tutti i veicoli che circolano sulle strade ordinarie nel tempo compreso fra un'ora dopo il calare e un'ora prima del levare del sole, devono tenere acceso almeno un fanale.

Testo in vigore dal 1 agosto 1912 al 1 marzo 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;739~art4 · fonte del testo

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