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[1]I Comuni possono emanare appositi regolamenti per la circolazione dei veicoli nell'interno dell'abitato e nelle adiacenti vie suburbane, purche' tali regolamenti non contengano disposizioni contrarie o gia' comprese nelle leggi e nei regolamenti governativi, e siano approvati dal Ministero dei lavori pubblici.
[2]Coll'approvazione del prefetto, puo' essere dai Comuni, anche mediante disposizioni speciali, vietato il transito e limitata la velocita' in dati tratti di via, soltanto per riconosciute ragioni di sicurezza pubblica, e con l'obbligo di apporre su quei tratti di via scritte ben visibili ed illuminate di notte.
[3]E' in ogni tempo ammesso il ricorso al ministro dei lavori pubblici contro le disposizioni che limitano la liberta' di circolazione.
[4]Il regolamento per l'esecuzione della presente legge stabilira' le dimensioni e le caratteristiche delle scritte e delle segnalazioni.
Testo in vigore dal 1 agosto 1912 al 1 marzo 1924
