Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1912 al 1 gennaio 1916. Leggi il testo vigente →
[1]Ogni veicolo, di cui all'articolo precedente, deve essere munito di licenza di circolazione e chi lo conduce di certificato di idoneita'. La licenza ed il certificato debbono essere presentati dal conducente ai funzionari ed agenti autorizzati che ne facciano richiesta.
[2]La licenza e il certificato, tranne i casi indicati nel regolamento, sono rilasciati, l'una in seguito a' prova e l'altra dopo un esame da compiersi nei modi stabiliti dal regolamento e, quanto al certificato di idoneita', dopo una visita medica diretta ad accertare che il richiedente non e' soggetto ad imperfezioni fisiche che possano diminuire la capacita' a condurre un veicolo a trazione meccanica.
[3]Ai funzionari incaricati delle prove e degli esami spettera' una indennita' fissa di L. 20 in caso si tratti di automobili e L. 10 se di motocicli quando le prove e gli esami sieno richieste da singoli individui; spettera' invece una indennita' fissa di L. 5 e rispettivamente di L. 3 per ciascun esaminando quando sieno richieste da scuole di conducenti riconosciute dal Governo e per gruppi di individui che sieno allievi delle scuole stesse. Ai detti funzionari spettera' inoltre il rimborso delle spese di viaggio quando debbano recarsi fuori della sede d'ufficio.
[4]L'indennita' giornaliera, di cui alle disposizioni vigenti, e' dovuta soltanto nel caso in cui i funzionari debbano pernottare fuori della sede di ufficio.
Testo in vigore dal 1 agosto 1912 al 1 gennaio 1916
