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[1]Per le contravvenzioni in materia di circolazione dei veicoli a trazione meccanica il funzionario o l'agente che ha redatto il verbale deve trasmetterlo nel termine perentorio di tre giorni all'autorita' amministrativa del circondario, se trattasi di contravvenzione alla presente legge od al relativo regolamento, e nel termine perentorio di 24 ore al sindaco, se trattasi di contravvenzione ai regolamenti comunali o alle disposizioni speciali. L'autorita' amministrativa del circondario o il sindaco nel termine perentorio di giorni 15 dalla data del verbale, quando la contravvenzione sia elevata nella Provincia in cui risiede il contravventore o in Provincia limitrofa, e di giorni 30 negli altri casi deve notificare agli interessati copia del verbale della elevata contravvenzione, dichiarando loro che possono essere ammessi a fare oblazione.
[2]Il contravventore puo' far domanda di oblazione all'atto stesso dell'accertamento della contravvenzione, e ne e' presa nota nel relativo verbale.
[3]Appartiene all'autorita' amministrativa del circondario od al sindaco accettare o rifiutare, a mezzo di apposito decreto, l'oblazione. In difetto e trascorso il termine di 30 giorni gli atti sono trasmessi all' autorita' competente pel giudizio.
Testo in vigore dal 1 agosto 1912 al 1 marzo 1924
