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[1]Il provento delle ammende o delle oblazioni e' devoluto allo Stato se trattasi di contravvenzioni a leggi o regolamenti generali, ed ai Comuni se trattasi di contravvenzioni a regolamenti o disposizioni comunali.
[2]Sul provento delle ammende o delle contravvenzioni spetta all'agente, il quale ha regolarmente elevato la contravvenzione, la compartecipazione al sesto della ammenda o della oblazione salvo all' autorita' giudiziaria nella sentenza o a quella amministrativa nel decreto di accettazione dell'oblazione, ridurre tale compartecipazione nei casi in cui cio' risulti opportuno per le speciali circostanze della contravvenzione.
Testo in vigore dal 1 agosto 1912 al 1 marzo 1924
