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[1]L'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti spetta ai funzionari dell'ufficio speciale delle ferrovie e a quelli del genio civile, agli agenti giurati della polizia stradale, dipendenti dallo Stato o dagli enti locali, ed agli agenti tutti della forza pubblica.
[2]Per eccertare le contravvenzioni i detti funzionari ed agenti devono intimare ai contravventori in modo evidente di fermarsi, a meno che non osti materiale impossibilita', di cui dovra' in ogni caso farsi specifica menzione nei verbali di contravvenzione.
Testo in vigore dal 1 agosto 1912 al 1 marzo 1924
