Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 maggio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il credito netto, senza alcuna aggiunta d'interessi, che al giorno dell'attuazione della presente legge, spettera' alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei risultati della liquidazione del gia' Monte di pieta' e del relativo stralcio, sara' rimborsato a carico degli utili netti annuali che spettano al tesoro dello Stato sulla gestione propria della Cassa depositi e prestiti, a cominciare da quelli che a favore del tesoro saranno liquidati per l'anno 1906.
[2]Tale rimborso avra' luogo in dodici uguali rate annuali, ed il credito della Cassa depositi e prestiti continuera' a rimanere infruttifero.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 19 maggio 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Carcano.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 25 maggio 1907 al 16 dicembre 2009
