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La partita attiva costituita dai crediti che ancora trovansi iscritti presso la Cassa depositi e prestiti sulla tavola alfabetica dei debitori insolventi, e le partite passive costituite dall'annua prestazione e dagli assegni che ancora sono corrisposti dalla Cassa per conto della liquidazione, verranno assunte dal tesoro dello Stato.
Testo in vigore dal 25 maggio 1907 al 16 dicembre 2009
