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Nel caso dell'articolo precedente, qualora l'Amministrazione dei Consorzi mutuatari ometta per qualsiasi motivo d'imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passivita' predette, la Deputazione provinciale stanziera' di ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio, e provvedera' per la riscossione a mezzo degli esattori comunali, o di un esattore speciale, mettendo le spese occorse per questa operazione a carico del Consorzio.
Testo in vigore dal 13 luglio 1886 al 2 settembre 1893
