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[1]Quando gli interessati riuniti in Consorzio, a sensi dell'art. 1 della presente legge, ne facciano domanda, il Governo del Re potra' concedere che tutte quelle opere di bonifica non ancora iniziate e che si dovrebbero eseguire nelle provincie meridionali in forza delle leggi speciali tuttora vigenti nell'ex-Regno delle Due Sicilie, vengano eseguite con le disposizioni della presente legge. Pero' il diritto dello Stato di essere rimborsato, dietro liquidazione che sara' fatta, delle somme anticipate per conto degli interessati rimarra' intatto, e l'atto di concessione determinera' i modi ed il tempo della rifusione. Le tasse speciali esatte in quelle province cesseranno col primo giorno dell'anno seguente al decreto di concessione.
[2]Gli interessati nelle dette bonifiche, obbligati a tasse speciali fin dall'iniziamento delle relative opere, a termini delle leggi speciali dell'ex-Regno delle Due Sicilie, liquideranno fra di loro i rispettivi conti e stabiliranno la forma di contributo per le opere da eseguirsi nell'intento di provvedere a che, con l'applicazione di questa disposizione, non rimangano pregiudicati i diritti gia' acquisiti dai proprietari dei terreni non ancora bonificati, la cui bonificazione verra' intrapresa.
Testo in vigore dal 13 luglio 1886 al 22 dicembre 2008
