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Per le bonifiche di 1ª categoria che si faranno con le disposizioni della legge 25 giugno 1882, n. 869, il contributo delle provincie, dei comuni e dei privati, fissato dall'art. 9, sara' portato al limite massimo stabilito quando ridotto a misura minore non raggiungesse l'intero ammontare delle rispettive quote obbligatorie di concorso in un quinquennio. Potra' durare anche dopo compiuti i lavori fino a raggiungere complessivamente un periodo di 50 anni. Oltre il detto periodo ogni eccedenza ricadra' a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 13 luglio 1886 al 22 dicembre 2008
