Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1878 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I lavori contemplati nella lettera b dell'articolo 2 saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in consorzi obbligatorii, istituiti principalmente nello scopo della salubrita', sotto la dipendenza della commissione idraulico-economica.
[2]E' data facolta' ad ogni proprietario di eseguire, entro il proprio tenimento, nel termine che verra' prescritto dal regolamento, e colle norme del piano tecnico regolatore, tutti i lavori predetti, salvo a concorrere nel consorzio per le spese necessarie alle opere di comune interesse.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1878 al 22 dicembre 2008
