Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1878 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Dovranno costituirsi, appena approvato il piano regolatore, consorzi obbligatorii fra i proprietari dell'Agro romano, all'oggetto:
- a)Di fare e mantenere in ciascun consorzio i canali ed i fossi principali d'allacciamento e di scolo;
- b)Di procurare nelle singole proprieta', comprese in ciascun consorzio, l'allacciamento e il deflusso di tutte le acque stagnanti e sorgive, alle quali non sia altrimenti provveduto per effetto di questa legge.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1878 al 22 dicembre 2008
