Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1878 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La bonificazione dovra' comprendere:

  • a)Il prosciugamento delle paludi e degli stagni d'Ostia e di Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciacappe, dei bassifondi dell'Almone, di Pantano e di Baccano, e di qualunque altro luogo palustre che richiedesse lavori d'indole straordinaria;
  • b)L'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli, mediante un regolare e completo incanalamento di tutte le acque, comprese quelle del sottosuolo nel resto del territorio;
  • c)Il bonificamento, anche nei rispetti agricoli, di una zona di terra per un raggio di circa dieci chilometri dal centro di Roma, considerando per tale il migliario aureo del foro.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1878 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1878-12-11;4642~art2 · fonte del testo

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