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Non riuscendo per mancanza di numero la terza convocazione, il prefetto costituira' d'ufficio il consorzio, e, d'accordo colla commissione idraulico-economica, nominera' d'ufficio uno o piu' delegati straordinari per l'amministrazione degli interessi consorziali. Il regolamento e statuto, per la sua costituzione e per ogni altro effetto dell'amministrazione consorziale, sara' fatto dalla commissione stessa ed approvato dal Governo.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1878 al 22 dicembre 2008
