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Mancando per due convocazioni la rappresentanza della maggiore possidenza territoriale di ciascun consorzio, alla terza convocazione il prefetto dichiarera' il consorzio legittimamente costituito con qualunque numero, purche' non inferiore al terzo degli interessati.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1878 al 22 dicembre 2008
