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[1]I Ministeri, gli Uffici ed Istituti da essi dipendenti e tutti gli altri Istituti od enti, che vivano di assegni sul bilancio dello Stato, invieranno alle biblioteche del Senato del Regno e della Camera dei deputati una copia di tutte le loro pubblicazioni, degli estratti di esse e di ogni specie di ristampa.
[2]Delle pubblicazioni cartografiche dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della R. marina e della sezione idrografica del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, verra' inviata alle biblioteche del Senato e della Camera dei deputati ogni nuova edizione che porti lavori d'aggiornamento.
[3]Le carte dell'Istituto geografico militare e dell'Istituto idrografico della R. marina, che non sono poste in vendita, saranno custodite ed usate con opportune cautele.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 7 luglio 1910.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]CREDARO - FANI.
[8]Visto, Il guardasigilli: FANI.
Testo in vigore dal 16 luglio 1910 al 7 luglio 1932
