Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1910 al 7 luglio 1932. Leggi il testo vigente →

[1]I procuratori del Re, dopo aver apposto alle copie loro consegnate la data della consegna nell'atto di riceverle dallo stampatore o editore, le invieranno in franchigia:

  • a)una alla biblioteca nazionale centrale di Firenze;
  • b)una alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia, la quale tratterra' per se' le pubblicazioni di indole giuridica, e trasmettera' le altre alla biblioteca Vittorio Emanuele di Roma;
  • c)una alla biblioteca universitaria della Provincia.

[2]Nelle Provincie, dove non esiste biblioteca universitaria, detta copia sara' spedita alla biblioteca pubblica governativa, provinciale o comunale del capoluogo, secondo un elenco da fissarsi per decreto Reale. In mancanza di detta biblioteca, la copia sara' spedita alla biblioteca del maggiore Istituto governativo d'istruzione pubblica della Provincia.

[3]La spedizione delle copie suddette dovra' essere eseguita entro quindici giorni, salvo esperimento di azione giudiziaria.

Testo in vigore dal 16 luglio 1910 al 7 luglio 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-07;432~art2 · fonte del testo

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