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[1]Di qualsivoglia stampato o pubblicazione, lo stampatore o l'editore, prima di porli in commercio o di rimetterli ai committenti, dovranno consegnare tre copie al procuratore del Re presso il tribunale del circondario o del distretto nel quale hanno sede o l'officina grafica o l'editore.
[2]I trasgressori di tale prescrizione saranno puniti con ammenda corrispondente al triplo del prezzo venale della pubblicazione, e non mai inferiore a lire cinquanta.
[3]In caso di inadempimento dell'obbligo della consegna per parte dello stampatore o editore, il procuratore del Re procedera' alla confisca delle tre copie.
[4]La valutazione delle pubblicazioni non destinate al commercio o sulle quali non sia indicato il prezzo di vendita sara' affidata al prudente arbitrio del giudice della contravvenzione.
[5]La consegna di una pubblicazione a cui abbiano concorso piu' tipografie, od officine grafiche, puo' esser fatta da uno solo degli esercenti di queste, ed esonera gli altri dall'obbligo di eguale consegna; ma l'ammenda per inadempimento della consegna potra' essere inflitta a chiunque fra coloro che concorsero alla pubblicazione.
[6]Le copie non complete o non corrispondenti al tipo piu' perfetto dell'opera, si considereranno come non consegnate.
[7]L'obbligo di cui alla prima parte di questo articolo si estende anche agli estratti delle pubblicazioni e ad ogni nuova edizione che modifichi quella precedente.
[8]Restano ferme le particolari disposizioni circa le pubblicazioni periodiche.
Testo in vigore dal 16 luglio 1910 al 7 luglio 1932
