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[1]Ferma restando la giurisdizione della Corte dei conti per quanto riguarda i conti dei contabili, e' affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprieta' dello Stato.
[2]Il riscontro della Corte si esercitera' in base ad inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dall'Amministrazione, e agli ordini d'entrata e d'uscita da registrarsi dalla Corte.
[3]I conti dei magazzini e depositi faranno parte del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario.
Testo in vigore dal 15 luglio 1897 al 27 giugno 1931
