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[1]Ferma restando la giurisdizione della Corte dei conti per quanto riguarda i conti dei contabili, e' affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprieta' dello Stato.

[2]Il riscontro della Corte si esercitera' in base ad inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dall'Amministrazione, e agli ordini d'entrata e d'uscita da registrarsi dalla Corte.

[3]I conti dei magazzini e depositi faranno parte del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario.

Testo in vigore dal 15 luglio 1897 al 27 giugno 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1897-07-11;256~art1 · fonte del testo

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