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[1]La dotazione di ciascuna Cassa agraria sara' formata mediante prelevamenti sul fondo indicato nell'art. 1° e non potra' essere inferiore a L. 8000 ne' superiore a L. 12,000. Detta somma s'intende contribuita per due settimi dallo Stato, per due settimi dalla Cassa di risparmio di Bologna e per tre settimi dalla Cassa di risparmio di Milano.
[2]E' consentito alle Casse di risparmio ed alle Banche cooperative che intendono, in virtu' del precedente articolo, di assumere le funzioni di Casse agrarie, di aumentare coi propri fondi la dotazione della sezione agraria rispettiva fino alla misura del 10 per cento della riserva generale.
[3]Sulla quota contribuita dallo Stato ciascuna Cassa agraria non corrispondera' per 10 anni dalla sua istituzione alcun interesse; dall'undecimo anno in poi e per la durata di 50 anni corrispondera' l'interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvedera' al rimborso con le norme che saranno fissate nel regolamento.
[4]Le quote contribuite dalle Casse di risparmio di Milano e di Bologna dovranno essere rimborsate entro trenta anni a partire dal primo anno dopo la costituzione di ciascuna Cassa agraria, la quale costituzione non potra' essere differita oltre cinque anni dalla data della promulgazione della presente legge.
[5]Le Casse suddette di Milano e di Bologna concorreranno alla ripartizione degli utili netti annuali di ogni Cassa agraria in misura non eccedente il 3 per cento della quota da ciascuna di esse conferita, calcolata come sopra. Trascorso un decennio dall'istituzione delle Casse agrarie, tale partecipazione agli utili sara' convertita in un interesse fisso nella misura del 3 per cento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 13 maggio 1915, n. 717, convertito senza modificazioni dalla L. 21 settembre 1919, n. 2569, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1915 il termine stabilito dagli articoli 3 e 14 della legge 2 gennaio 1910, n. 7, per la costituzione delle Casse agrario nelle Marche e nell'Umbria".
Testo in vigore dal 11 giugno 1915 al 16 dicembre 2009
