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[1]Sono ridotte a meta' le tasse di bollo, registro ed ipotecarie dovute sugli atti e scritti relativi alle operazioni di qualunque natura che compiono i Consorzi o sindacati agrari e le Casse agrarie.
[2]Ai Consorzi o sindacati agrari e alle Casse agrarie e' esteso il beneficio del gratuito patrocinio.
[3]Delle stesse riduzioni e benefici godranno le Casse di risparmio e le Banche cooperative per quanto riguarda le loro operazioni agrarie.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
