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[1]Gli Istituti di cui all'articolo precedente non potranno richiedere per lo sconto delle cambiali agrarie un interesse superiore al 4 %.
[2]Sulle sovvenzioni agli agricoltori Le Casse agrarie non potranno percepire un interesse superiore al 5 per cento.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
