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[1]Le Casse agrarie e le Banche cooperative, Casse di risparmio e Consorzi o Sindacati agrari con funzioni di Casse egrarie, potranno riscontare le cambiali rilasciate loro dagli agricoltori, oppure scontare quelle da esse direttamente emesse, presso le Casse di risparmio di Perugia, Terni, Foligno, Orvieto, Rieti, Citta' di Castello e presso le Banche popolari di Perugia, di Spoleto, di Todi e di Gubbio, con l'adesione degli Istituti ora menzionati.

[2]A tal fine gli Istituti predetti, che non possono funzionare da Casse agrarie, sono aggruppati per zone possibilmente corrispondenti ai circondari di Terni, Foligno, Orvieto, Rieti e Spoleto; eccezione fatta per quelli del circondario di Perugia che potranno far capo tanto alle Casse di risparmio di Perugia e di Citta' di Castello, quanto alle Banche popolari di Perugia, di Gubbio e di Todi.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-01-02;7~art18 · fonte del testo

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