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[1]In ciascun comune dell'Umbria capoluogo o gia' capoluogo di mandamento o avente piu' di 10,000 abitanti, e' costituita una Cassa agraria.
[2]Possono fungere da Casse agrarie le Casse di risparmio e le Banche cooperative esistenti nei capoluoghi o gia' capoluoghi di mandamento nonche' i Consorzi o Sindacati agrari legalmente costituiti nell'Umbria separando questo ramo di operazioni dagli altri e tenendone distinta la gestione.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
