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[1]E' istituito un fondo di L. 400,000 per l'esercizio del credito agrario nell'Umbria, alla cui formazione concorrono: lo Stato per lire 300,000 e la Cassa di risparmio di Milano per L. 100,000.
[2]Il contributo dello Stato dovra' ripartirsi per meta' a carico del bilancio dell'esercizio 1908-909 e per l'altra meta' a carico del bilancio per l'esercizio 1909-910.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
