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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge valendosi dei fondi stanziati ai capitoli nn. 109, 110, 117, 118, 129 e 150 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1912-913.

[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[3]Dato a Roma, addi' 27 giugno 1912.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Credaro.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 24 luglio 1912 al 7 febbraio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;677~art9 · fonte del testo

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