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[1]Gli ispettori, col loro consenso o d'ufficio, sentito il Consiglio d'amministrazione, coll'intervento del presidente dell'Ispettorato centrale, possono essere trasferiti dall'Ispettorato centrale ad un circolo regionale o viceversa, o da un circolo ad un altro, e anche essere restituiti alle funzioni ed ai ruoli onde provengono, con lo stipendio che avrebbero conseguito qualora non ne fossero usciti, anche in soprannumero, finche' il posto che loro spetterebbe non sia vacante.
[2]Colle stesse norme gli attuali ispettori centrali permanenti potranno essere assegnati ai circoli regionali o restituiti alle funzioni di provveditori agli studi o all'insegnamento, oppure nominati capi di istituto senza insegnamento, conservando, ad personam, anche agli effetti della pensione, la differenza fra lo stipendio di cui all'atto di tale restituzione o nomina sono forniti e quello del nuovo ufficio.
Testo in vigore dal 24 luglio 1912 al 7 febbraio 1924
