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[1]Nella prima applicazione di questa legge si provvedera' al posto di ispettore dapprima con gli attuali ispettori permanenti creati dalla legge 27 giugno 1909, n. 414.
[2]Degli altri posti, sei saranno conferiti a scelta del ministro e i rimanenti mediante concorso per titoli. Coloro che saranno nominati ispettori debbono o essere stati professori ordinari o capi istituto con dodici anni almeno di lodevole servizio di ruolo nelle scuole medie o normali Regie o pareggiate; o essere provveditori agli studi o professori di Universita' o di istituti di istruzione superiore che abbiano tutti insegnato in scuole medie o normali almeno per tre anni come insegnanti di ruolo; o essere stati dichiarati idonei nei concorsi d'ispettori permanenti delle scuole medie banditi il 18 luglio 1909 e 12 ottobre 1910.
[3]Dopo la prima applicazione di questa legge i posti di ispettori saranno sempre conferiti in seguito a concorso per titoli fra le persone designate nel comma precedente.
[4]A parziale modificazione dell'art. 13 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a datare dalla pubblicazione della presente legge, i capi degli Istituti di secondo grado sono scelti tra i professori che hanno almeno dieci anni di lodevole servizio ed i capi degli Istituti di primo grado tra quelli che ne hanno almeno otto.
[5]Ai posti di ispettore di L. 8000 puo' aspirare soltanto chi abbia raggiunto lo stipendio di L. 7000, e rispettivamente a quelli di L. 7000 e di L. 6000 soltanto chi abbia raggiunto lo stipendio di L. 6000 e 5000.
[6]Le promozioni di classe sono fatte per anzianita' congiunta al merito.
Testo in vigore dal 24 luglio 1912 al 7 febbraio 1924
