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[1]Nelle sedi degli ispettori di circolo, ad eccezione di Roma, e' istituito un ufficio di Ispettorato delle scuole medie, cui saranno addetti un funzionario della carriera d'ordine col grado di applicato ed un usciere.
[2]Ai locali provvedera' la Provincia, in cui ha sede il circolo, e lo Stato contribuira' alla spesa con la somma annua di L. 1500 per ciascun circolo.
[3]Per provvedere alle spese di ufficio e di arredamento e' iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il primo anno il fondo di L. 20.000 e per i successivi il fondo di L. 3000 da ripartirsi per decreto Reale fra i cinque uffici regionali di Ispettorato.
Testo in vigore dal 24 luglio 1912 al 7 febbraio 1924
