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[1]Nella loro azione di vigilanza gli ispettori sono coadiuvati dai Regi provveditori agli studi delle Provincie che fanno parte del circolo cui essi appartengono.
[2]I provveditori potranno essere chiamati anche ad intervenire alle loro riunioni.
Testo in vigore dal 24 luglio 1912 al 7 febbraio 1924
