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[1]Quando esigenze particolari lo richiedano, il presidente di un circolo puo', col consenso del ministro, valersi contemporaneamente dell'opera di ispettori di altri circoli o di professori di Universita' e di altri istituti superiori siano essi ancora in servizio o no, anche dipendenti da altri dicasteri.

[2]Di questi professori ogni anno il Ministero compila un elenco, entro il quale puo' essere fatta la scelta degli ispettori.

[3]Per le ispezioni agli insegnanti di istituti del primo grado e per le materie speciali ad un ordine di scuole e per l'educazione fisica, il presidente di un circolo puo' valersi anche dell'opera di insegnanti ordinari delle scuole medie che siano tuttora in servizio o no, richiedendone, caso per caso, l'autorizzazione al ministro.

[4]Per le ispezioni che si stimassero necessarie nell'interesse di igiene scolastica il presidente di un circolo puo' anche valersi dell'opera dei medici provinciali.

Testo in vigore dal 24 luglio 1912 al 7 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-27;677~art3 · fonte del testo

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