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[1]L'Ispettorato centrale dipende direttamente dal ministro e risiede presso il Ministero, ed ha attribuzioni consultive, per i provvedimenti di ordine didattico e disciplinare e di coordinamento dell'azione di vigilanza dei circoli regionali.
[2]Gli ispettori centrali esercitano le funzioni di ispettore pel circolo di Roma, e ogni biennio tre di essi passano negli altri circoli, mentre tre degli ispettori di questi a turno passano all'Ispettorato centrale.
[3]Uno degli ispettori centrali avra' la vigilanza dell'insegnamento della educazione fisica in ogni ordine di scuole.
[4]Il ministro nomina tra gli ispettori centrali e tra quelli di ciascun circolo regionale un presidente che rimane in carica per due anni e puo' essere confermato.
Testo in vigore dal 24 luglio 1912 al 7 febbraio 1924
