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[1]L'iscrizione in ruolo della imposta sui redditi per la percezione dei quali il creditore procede coll'esecuzione immobiliare, rimane sospesa quando all'epoca della formazione del ruolo sia scaduto il termine fissato ai creditori dall'articolo 709 del Codice di procedura civile per il deposito delle domande di collocazione, salvo i rimborsi o i supplementi d'imposta secondo i risultati del giudizio. Rimane anche sospesa dallo stesso termine, e colla medesima salvezza, l'iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali gli altri creditori concorrono nella esecuzione.

[2]Rimane pure sospesa l'iscrizione in ruolo dei redditi dipendenti da crediti contestati in giudizio, allorche' sia intervenuta una sentenza di prima istanza che dichiari l'inesistenza del credito.

Testo in vigore dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-06-23;3903~art15 · fonte del testo

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