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[1]Fermo il disposto dell'art. 10 della legge 14 giugno 1874, n. 1940, alle Societa' anonime, in accomandita per azioni, agli Istituti di credito e alle Casse di risparmio che non sono obbligati dai loro statuti a compilare bilanci consuntivi semestrali, l'imposta sui redditi loro propri sara' commisurata in base al bilancio e al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello in cui devono essere presentate le denunzie.
[2]I bilanci annuali e semestrali, e il rendiconto dell'esercizio saranno comunicati in originale o in copia autentica all'agenzia colla denunzia.
Testo in vigore dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
