Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Negli accertamenti suppletivi dei redditi non compresi nello accertamento principale e in quelli relativi ai contribuenti a cui la notificazione non sia stata fatta nel termine prescritto all'articolo 9, non si fa luogo a pubblicazione di altra tabella speciale. Le Commissioni di prima istanza avranno pero' sempre l'obbligo di procedere nello esame dei reclami per via di confronto coi redditi degli altri contribuenti della stessa classe.

Testo in vigore dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-06-23;3903~art12 · fonte del testo

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