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[1]La Commissione di prima istanza procede nei suoi giudizi per ordine di classi. Di mano in mano che pronunzia sopra una classe di redditi, invia le relative decisioni all'agente per la notificazione individuale nel termine stabilito dall'ultimo paragrafo dell'articolo 9 della legge del 14 giugno 1874, numero 1940 (Serie 2ª).
[2]Il processo di accertamento viene quindi continuato secondo le vigenti leggi.
Testo in vigore dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
