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Decorso il termine indicato nell'ultimo paragrafo dell'articolo precedente, l'agente, dopo aver riportato sulla tabella le somme di reddito netto che siansi concordate coi contribuenti, trasmette la tabella stessa e i reclami alla Commissione di prima istanza.
Testo in vigore dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
