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[1]A cominciare dall'anno 1878 i redditi di ricchezza mobile, contemplati nel secondo e nel terzo capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, n. 1830, sui quali l'imposta si riscuote per mezzo di ruoli, allorche' o soli o sommati cogli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta l'art. 7 dell'allegato N alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, eccedano le lire 400, ma non le 800 lire imponibili, sono tassati colla detrazione di:
[2]L. 250 imponibili, se eccedono L. 400 imponibili, non L. 500;
[3]L. 200 imponibili, se eccedono L. 500 imponibili, non L. 600;
[4]L. 150 imponibili, se eccedono L. 600 imponibili, non L. 700;
[5]L. 100 imponibili, se eccedono L. 700 imponibili, non L. 800.
[6]Le detrazioni stabilite da quest'articolo, anche nel caso in cui per determinare l'imponibile siasi dovuto tener conto di altri redditi, dovranno esclusivamente cadere su quelli contemplati nel secondo e terzo capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, n. 1830.
Testo in vigore dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
