Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' fatta facolta' di riesportare o di reimportare, tanto isolatamente quanto contemporaneamente alla farina e alla farinetta, ma in colli separati, la crusca ed il cruschello provenienti dalla macinazione del grano tenero, nella proporzione di chilogrammi 24 complessivamente fra crusca e cruschello, per ogni quintale di grano.

[2]E' fatta parimenti facolta' di riesportare, tanto isolatamente, quanto contemporaneamente ai semolini e alle paste, ma in colli separati, la crusca, il cruschello e le farinette provenienti dalla macinazione del grano duro, nella proporzione di chilogrammi 24 complessivamente fra crusca e cruschello, e di 14 chilogrammi di farinette.

Testo in vigore dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-08;497~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari