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[1]E' fatta facolta' di riesportare o di reimportare, tanto isolatamente quanto contemporaneamente alla farina e alla farinetta, ma in colli separati, la crusca ed il cruschello provenienti dalla macinazione del grano tenero, nella proporzione di chilogrammi 24 complessivamente fra crusca e cruschello, per ogni quintale di grano.
[2]E' fatta parimenti facolta' di riesportare, tanto isolatamente, quanto contemporaneamente ai semolini e alle paste, ma in colli separati, la crusca, il cruschello e le farinette provenienti dalla macinazione del grano duro, nella proporzione di chilogrammi 24 complessivamente fra crusca e cruschello, e di 14 chilogrammi di farinette.
Testo in vigore dal 14 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
